COS’E’ IL P.I.
Il P.I. viene redatto dal gruppo di progettazione di cui fanno parte i tecnici del Comune ed i professionisti incaricati.
Il P.I., in coerenza ed in attuazione del P.A.T., sulla base del quadro conoscitivo aggiornato provvede a:
- suddividere il territorio comunale in zone territoriali omogenee;
- individuare le aree in cui gli interventi sono subordinati alla predisposizione di PUA o di comparti urbanistici e dettare criteri e limiti per la modifica dei perimetri da parte dei PUA;
- definire i parametri per la individuazione delle varianti ai PUA;
- individuare le unità minime di intervento, le destinazioni d'uso e gli indici edilizi;
- definire le modalità di intervento sul patrimonio edilizio esistente da salvaguardare;
- definire le modalità per l'attuazione degli interventi di trasformazione e di conservazione;
- individuare le eventuali trasformazioni da assoggettare ad interventi di valorizzazione e sostenibilità ambientale;
- definire e localizzare le opere e i servizi pubblici e di interesse pubblico nonché quelle relative a reti e servizi di comunicazione, di cui al decreto legislativo n. 259 del 2003 e successive modificazioni, da realizzare o riqualificare;
- individuare e disciplinare le attività produttive da confermare in zona impropria e gli eventuali ampliamenti, nonché quelle da trasferire a seguito di apposito convenzionamento anche mediante l'eventuale riconoscimento di crediti edilizi e l'utilizzo di eventuali compensazioni;
- dettare la specifica disciplina con riferimento ai centri storici, alle fasce di rispetto e alle zone agricole;
- dettare la normativa di carattere operativo derivante da leggi regionali di altri settori con particolare riferimento alle attività commerciali, al piano urbano del traffico, al piano urbano dei parcheggi, al piano per l'inquinamento luminoso, al piano per la classificazione acustica e ai piani pluriennali per la mobilità ciclistica;
Il P.I. è redatto sulla base di previsioni quinquennali, si rapporta con il bilancio pluriennale comunale, con il programma triennale delle opere pubbliche e con gli altri strumenti comunali settoriali previsti da leggi statali e regionali e si attua attraverso interventi diretti o per mezzo di piani urbanistici attuativi.
Il P.I. è formato da:
- una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- gli elaborati grafici che rappresentano le indicazioni progettuali;
- le norme tecniche operative;
- il prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale;
- il registro dei crediti edilizi;
- una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati di cui alle lettere a), b), e c).
La fase preliminare nella redazione del P.I. e delle sue varianti
Il documento programmatico preliminare (o documento del Sindaco) è lo strumento attraverso il quale vengono fissati gli obiettivi della pianificazione operativa.
Nel documento programmatico preliminare sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi.
E' prevista, per obbligo di legge, la sua illustrazione da parte del Sindaco in un apposito consiglio comunale prima di dare avvio ai lavori di redazione del P.I., in modo da consentire la partecipazione dei cittadini, delle associazioni economiche e sociali, degli enti pubblici e di tutti i portatori di interessi diffusi, alla definizione del Piano degli Interventi secondo principi di trasparenza.
Il documento programmatico preliminare costituisce pertanto il documento a cui fare riferimento per la redazione del P.I. ed i suoi contenuti potranno essere sviluppati anche attraverso più varianti tematiche o che possono interessare parti limitate di territorio.
Per lo svolgimento delle attività di concertazione e partecipazione e per la raccolta delle manifestazioni d'interesse da parte dei cittadini, nella fase iniziale di formazione del Piano degli Interventi o di una sua variante, il comune può predisporre uno o più avvisi pubblici accompagnati da linee guida volti a facilitare la predisposizione delle richieste sulla base dei temi che il Piano degli Interventi intende sviluppare.
Il Quadro Conoscitivo della pianificazione comunale
Il Quadro Conoscitivo è il sistema integrato delle informazioni e dei dati necessari alla comprensione delle tematiche svolte dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica.
Esso costituisce il complesso delle informazioni necessarie per una organica ed esaustiva rappresentazione e valutazione dello stato del territorio e dei processi evolutivi che lo caratterizzano, nonché il riferimento indispensabile per la definizione degli obiettivi e dei contenuti di piano per la valutazione di sostenibilità.
Le basi informative che costituiscono il quadro conoscitivo sono parte del sistema informativo comunale, provinciale, regionale e dei soggetti pubblici e privati, ivi compresi i soggetti gestori di impianti di distribuzione di energia, che svolgono funzioni di raccolta, elaborazione e aggiornamento di dati conoscitivi e di informazioni relativi al territorio e all'ambiente; dette basi informative contengono dati ed informazioni finalizzati alla conoscenza sistematica degli aspetti fisici e socio-economici del territorio, della pianificazione territoriale e della programmazione regionale e locale.
Il P.I. è costituito, ai sensi dell'art. 17 comma 5 L.R. n° 11/2004, da una relazione programmatica, dagli elaborati grafici di progetto, dalle norme tecniche operative, dal prontuario, dal registro dei crediti edilizi e da una banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo di riferimento nonché da tutti gli elaborati del P.I. stesso.
Ciò significa che tutte le componenti del P.I., come già avvenuto per il P.A.T., devono essere raccolte in un supporto informatico (CD-R, DVD), che va, al pari degli altri elaborati cartacei, allegato agli atti di adozione ed approvazione del P.I. e ne fa parte integrante.
Ai sensi dell'art. 11 bis L.R. n° 11/2004 l'aggiornamento del quadro conoscitivo predisposto dal comune per il piano degli interventi (PI) e per ogni sua variante è trasmesso alla Giunta regionale ai fini del solo monitoraggio.
La struttura della banca dati, il formato, le codifiche dei dati sono stabiliti da vari atti d'indirizzo regionali.
Secondo il disposto dell'art. 12 della L.R. n° 11/2004 il P.R.C., con il relativo quadro conoscitivo, è costituito dal P.A.T. e dal P.I. e dalle relative banche dati analitiche e progettuali.
Pertanto, tutte le informazioni che fanno parte del Quadro Conoscitivo, della cartografia di base e del progetto di Piano (P.A.T. e P.I.) sono raccolte in una banca dati strutturata secondo un indice generale suddiviso in contenuti "conoscitivi", finalizzati alla conoscenza sistematica del territorio e della sua programmazione a vari livelli e in contenuti "progettuali", atti a rappresentare le scelte strategiche effettuate dall'amministrazione sul proprio territorio attraverso il P.A.T. e delle scelte operative effettuate con il P.I., a costituire, nel loro insieme, il P.R.C.
Anche in questa fase tutti i dati della pianificazione e la stessa Cartografia di base vanno trattati mediante applicazioni informatiche di tipo GIS nel formato SHAPE, il quale costituisce il formato di output scelto dalla Regione Veneto per tutti i dati geometrici della pianificazione in ambito regionale.
Tutte le informazioni trattate per la formazione del P.A.T., correttamente trasformate o create in formato informatico, suddivise in "Classi" o "livelli informativi", raggruppate a loro volta in "Temi", suddivisi in "Matrici", contenute in "Gruppi" vanno riprese ed aggiornate integrandole con i contenuti del P.I.
Operativamente si tratta quindi di aggiornamento ed integrazione di un dataset esistente, riferito all'intero P.R.C. del quale si riporta l'architettura complessiva (vedi allegato B della DGR n° 2690/2010):
Partecipazione
Le direttive dell'Unione Europea su problematiche ambientali, sociali ed economiche, si orientano sempre più verso criteri di governance, sussidiarietà e partecipazione.
In attuazione di questi principi la Legge regionale 23 Aprile 2004 n. 11 all'art. 5 stabilisce che i processi di formazione degli strumenti di pianificazione dovranno conformarsi al metodo del confronto e della concertazione con gli enti pubblici territoriali nonché al confronto con le associazioni economiche e sociali portatrici di rilevanti interessi sul territorio e di interessi diffusi, nonché con i gestori di servizi pubblici e di uso pubblico affinché concorrano alla definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche individuate dallo strumento di pianificazione.
A tal fine il percorso di formazione degli strumenti della pianificazione comunale viene articolato su vari momenti di partecipazione dei vari soggetti che comprendono:
- la comunicazione, attraverso la pubblicazione di atti e documenti e attraverso la presentazione in varie sedi e con varie modalità;
- l'ascolto dei vari attori attraverso la raccolta di pareri, istanze, bisogni;
- la consultazione e concertazione al fine di valutare gli esiti e la portata delle scelte di pianificazione, di creare scenari condivisi e di formulare alternative strategiche.
I soggetti interessati vengono coinvolti attraverso incontri per tipologia e gruppi d'interesse:
- Gli enti che hanno competenze in materia di governo del territorio vengono coinvolti attraverso la richiesta dei pareri di competenza ma anche attraverso incontri sia per lo scambio di materiali e informazioni sia per verificare problematiche legate alla gestione del territorio ed alla definizione delle scelte di pianificazione.
- Le associazioni che rappresentano interessi sul territorio (associazioni di categoria, sindacati, associazionismo culturale ed ambientale, ordini professionali, ecc.) vengono invitati ad incontri sulla base delle aree d'interesse e invitati a fornire contributi partecipativi.
- I cittadini vengono invitati ad incontri pubblici durante i quali vengono raccolte esigenze e suggerimenti che abbiano rilevanza pubblica.
Documenti di Valutazione del P.I.
La Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 3637 del 13 dicembre 2002 in attuazione della L. 267/1998 ha previsto che per tutti gli strumenti urbanistici generali e le varianti, generali o parziali o che, comunque, possano recare trasformazioni del territorio tali da modificare il regime idraulico esistente, sia redatta una "Valutazione di compatibilità idraulica". Tale previsione è stata successivamente confermata anche dal Piano di Tutela delle Acque adottato con delibera n. 4453 del 29 dicembre 2004.
Scopo fondamentale dello studio è quello di far si che le valutazioni urbanistiche, sin dalla fase della loro formazione, tengano conto dell'attitudine dei luoghi ad accogliere la nuova edificazione, considerando le interferenze che queste hanno con i dissesti idraulici presenti o potenziali, nonché le possibili alterazioni del regime idraulico che le nuove destinazioni o trasformazioni d'uso del suolo possono venire a determinare.
In sintesi, lo studio idraulico deve verificare l'ammissibilità delle previsioni contenute nello strumento urbanistico, prospettando soluzioni corrette dal punto di vista dell'assetto idraulico del territorio, dimostrando che il livello di rischio idraulico presente nella zona di riferimento non sia aggravato dalle nuove previsioni urbanistiche e che dette previsioni non possano comunque pregiudicare la possibilità di riduzione del rischio stesso.
La tutela della biodiversità nel Veneto avviene principalmente con l'istituzione e successiva gestione delle aree naturali protette (parchi e riserve) e delle aree costituenti la rete ecologica europea Natura 2000.
Questa rete si compone di ambiti territoriali designati come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), che al termine dell'iter istitutivo diverranno Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e Zone di Protezione Speciale (ZPS) in funzione della presenza e rappresentatività sul territorio di habitat e specie animali e vegetali indicati negli allegati I e II della direttiva 92/43/CEE "Habitat" e di specie di cui all'allegato I della direttiva 79/409/CEE "Uccelli" e delle altre specie migratrici che tornano regolarmente in Italia.
La valutazione di incidenza ambientale, da redigere nella pianificazione comunale, è il documento che valuta gli eventuali effetti significativi sulle componenti dei siti di importanza comunitaria (SIC) e/o delle zone di protezione speciale (ZPS) generati dalle previsioni di piano, mediante schede di impatto e indicatori ambientali.
Il territorio regionale veneto è interamente classificato sismico e incluso nella zona 4, 3 e 2. L'elenco dei comuni sismici del Veneto è stato approvato con D.C.R. n° 67 del 3/12/2003 e modificato con D.G.R. n° 245 del 12/2/2008 e D.G.R. n° 1572 del 3/9/2013.
Nell'ambito della pianificazione territoriale e urbanistica (P.A.T. e P.I.) i comuni classificati in zona sismica 1, 2 o comunque inclusi nell'elenco di cui all'allegato B della D.G.R. 1572/2013 devono essere corredati da studi di microzonazione sismica.
Con Deliberazione n. 1572 del 03/09/2013 (BUR del 24/09/2013) la Giunta Regionale ha approvato le Linee Guida Regionali per la Microzonazione Sismica.
Adozione ed Approvazione del P.I.
Il sindaco predispone un documento in cui sono evidenziati, secondo le priorità, le trasformazioni urbanistiche, gli interventi, le opere pubbliche da realizzarsi nonché gli effetti attesi e lo illustra presso la sede del comune nel corso di un apposito consiglio comunale.
Il piano degli interventi è adottato e approvato dal consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.
Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato nell'albo pretorio del comune e su almeno due quotidiani a diffusione locale; il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.
Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.
Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.
Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.
Decorsi cinque anni dall'entrata in vigore del piano decadono le previsioni relative alle aree di trasformazione o espansione soggette a strumenti attuativi non approvati, a nuove infrastrutture e ad aree per servizi per le quali non siano stati approvati i relativi progetti esecutivi, nonché i vincoli preordinati all'esproprio.