Regolamento/disposizioni per l’applicazione del Contributo di costruzione
Il contributo di costruzione è previsto dall’art. 16 del DPR 06/06/2001 n° 380 ed è commisurato all’incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione.
La quota di contributo è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. L’importo da corrispondere è determinato all’atto del rilascio del permesso di costruire o di altro titolo abilitante.
Il contributo straordinario di costruzione è stato previsto dall’art. 17, comma 1, lettera g), della legge n° 164 del 11/11/2014, che ha aggiunto all’art. 16 comma 4 del DPR 06/06/2001 n° 380 la lett. d-ter).
L’incidenza del contributo straordinario è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni in relazione alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica o in deroga. Tale maggior valore, calcolato dall'amministrazione comunale, è suddiviso in misura non inferiore al 50 per cento tra il comune e la parte privata ed è erogato da quest'ultima al comune stesso sotto forma di contributo straordinario, che attesta l'interesse pubblico, in versamento finanziario, vincolato a specifico centro di costo per la realizzazione di opere pubbliche e servizi da realizzare nel contesto in cui ricade l'intervento, cessione di aree o immobili da destinare a servizi di pubblica utilità, edilizia residenziale sociale od opere pubbliche.
Norme di riferimento
Articoli 16 e 17 del DPR 06/06/2001 n° 380 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Articoli da 81 a 88 della LR 27/06/1985 n° 61 “Norme per l'assetto e l'uso del territorio”.